Per i neogenitori con un lavoro dipendente nel 2024 è più conveniente utilizzare il congedo parentale: quest’anno coloro che finiscono il periodo di astensione obbligatoria per la nascita del figlio (cinque mesi per la madre compreso il periodo pre parto, 10 giorni per il padre) potranno avere i primi due mesi di congedo parentale indennizzati all’80%. Lo chiarisce una circolare dell’Inps sulle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie spiegando che la legge di Bilancio introduce l’innalzamento per il secondo mese di congedo parentale che si può chiedere fino ai sei anni di età del figlio o dall’entrata del minore in famiglia dal 30% al 60% della retribuzione ma che sarà all’80% per il solo 2024.
“La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, spiega l’Inps, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31dicembre 2023”.
In pratica quindi, se il primo mese all’80% della retribuzione può essere chiesto da tutti i genitori con figli in età prescolare il secondo mese con l’indennità all’80% può essere chiesto solo da coloro che terminano il congedo obbligatorio dopo la fine del 2023 e hanno quindi i figli di pochi mesi.
In generale il congedo parentale, periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita, spetta ai genitori lavoratori dipendenti (esclusi i domestici), entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Al genitore solo spettano al massimo 11 mesi. Si ha diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.
Se c’è un parto o un affidamento plurimo il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino. Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (per il 2024 1.496,53 euro lordi al mese).