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Cronache

È morto il sociologo Franco Ferrarotti

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È morto a Roma a 98 anni il sociologo Franco Ferrarotti (nella foto Imagoeconomica in evidenza). Professore di sociologia all’università La Sapienza di Roma fino al 2002, è stato anche deputato nel Parlamento per la terza legislatura, eletto per il Movimento di Comunità. Nel 2005 è stato nominato Cavaliere di gran croce. Ferrarotti era nato a Palazzolo Vercellese il 7 aprile del 1926. A confermarne la morte il professore emerito di Comunicazione Mario Morcellini. Nei giorni scorsi Ferrarotti era stato operato a Roma e, a quanto si apprende, l’esito dell’operazione era stato buono.

Ferrarotti ha insegnato in numerose università straniere, specialmente nordamericane. “Ma in Italia tutti collegano la parola sociologia al suo nome” sottolinea Morcellini. Ferrarotti è stato fra i fondatori del Consiglio dei Comuni d’Europa a Ginevra nel 1949; direttore dei progetti di ricerca sociologica presso l’Oece (ora OCSE) a Parigi nel 1958-59. Fra le sue opere principali, Sindacati e potere (1954); La protesta operaia (1955); La sociologia come partecipazione (1961); Max Weber e il destino della ragione (1965); Trattato di sociologia (1968); Roma da capitale a periferia (1970); La sociologia del potere (1972); Vite di baraccati (1974); Studenti, scuola, sistema (1976); Giovani e droga (1977). Fondatore, con Nicola Abbagnano, dei Quaderni di sociologia, ha diretto anche la rivista La critica sociologica.

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Pompei Capitale Cultura 2027, a sostegno candidatura 103 sindaci

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 Centotré sindaci in fascia tricolore hanno sfilato in corteo a sostegno della candidatura di Pompei a Capitale della Cultura 2027. Una manifestazione che ha sorpreso i turisti e i cittadini che questa mattina erano fermi ai bar del centro della città degli Scavi e del Santuario. Passare dalla logica dei confini alla logica dei contenuti senza confini è l’aspirazione del progetto ‘Pompei Continuum’ presentato dal sindaco Carmine Lo Sapio ai suoi colleghi al termine della breve marcia dal Comune al teatro Di Costanzo-Mattiello. Il sostegno alla candidatura è ampio: 103 sindaci del territorio, assieme a istituzioni, associazioni, la Curia di Pompei e ovviamente il Parco Archeologico nel suo vasto orizzonte dei cosiddetti ‘siti minori’ e della buffer zone, che includerà anche i castelli medievali della vasta area. Non a caso Pompei ha legato il suo nome anche al nascente Maximall più grande d’Europa e al Marina di Stabia, che offre un elegante sbocco a mare. Da domani, ha poi ricordato il dg del Parco Archeologico, parte il biglietto nominativo e il numero chiuso per l’ingresso agli Scavi (20mila al giorno) che spingeranno i visitatori anche alla scoperta dei luoghi di interesse storico e archeologico che circondano Pompei. Il progetto Pompei Continuum prevede una forte presenza dell’aspetto spirituale della città e si apre con una frase del beato Bartolo Longo, fondatore della nuova Pompei con le sue numerose opere di carità, per proseguire elencando i numeri.

“Numeri che – ha spiegato Leonardo Valle, presidente di Cethegus, società di consulenza che ha prodotto il progetto – meritano di farci diventare Capitale della Cultura, perché si realizza un processo di miglioramento misurabile e che resterà sul territorio. Esso prevede per ogni milione di euro investito, una ricaduta pari a 1,5 milioni di euro”. Spazio all’arte, con opere del ‘700 veneziano che saranno in mostra con ingresso gratuito per un anno e pop art di Marco Lodola, e installazioni luminose di 3 metri d’altezza nelle periferie. Tra cui la ‘Passeggiata dei Beatles’. “Abbiamo la possibilità di vincere – è stato detto – per i contenuti di altissimo livello, perché siamo coesi e perché questo territorio è stato già Capitale”.

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Morta per intervento naso, indagati rischiano nuove accuse

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Rischia di aggravarsi la posizione dei due medici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni deceduta nel corso di una operazione di rinoplastica parziale in un centro medico di Roma. Per i due potrebbero scattare altre accuse, anche profili amministrativi, relativi alla struttura dove è avvenuto il fatto e alle procedure utilizzate per effettuare l’intervento. Nel quesito redatto nell’ambito dell’esame autoptico, che verrà effettuato domani al Policlinico di Tor Vergata, il titolare del fascicolo chiede di appurare, oltra alle cause della morte, anche se i sanitari hanno seguito procedure e le linee guida o in alternativa le “buone pratiche” per quel tipo di intervento e, soprattutto, se la struttura era munita delle attrezzature idonee in caso di emergenze. Risposte che arriveranno dagli accertamenti dei carabinieri del Nas.

In base a quanto si apprende la ragazza, che desiderava correggere un “inestetismo della punta del naso”, era in attesa dell’intervento da alcuni mesi dopo avere effettuato la prenotazione in estate. Secondo il racconto fornito dal fidanzato agli inquirenti la mattina del 4 novembre, prima di sottoporsi all’intervento, aveva mangiato mezzo panino e bevuto una bevanda analcolica. Sempre sul fronte delle indagini chi indaga vuole chiarire perché all’interno del centro medico non ci fosse alcun tipo di documento di nessun paziente, neanche le attestazioni del consenso informato.

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Consulta, giudice predibattimentale incompatibile con processo

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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che è incompatibile a celebrare il giudizio dibattimentale di primo grado il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, introdotta recentemente nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall’art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2022, sul modello dell’udienza preliminare. Lo comunica la Consulta in una nota. Il Tribunale di Siena aveva sollevato la questione di costituzionalità nell’ambito di un procedimento penale nel quale lo stesso giudice, che aveva tenuto l’udienza di comparizione predibattimentale, si trovava ad essere anche investito del giudizio dibattimentale. I giudici toscani hanno “rilevato che la censurata norma processuale (art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.) si limitava – spiega la nota – a porre la regola secondo cui il giudice del dibattimento sarebbe dovuto essere «diverso» rispetto al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale; ma non prevedeva l’incompatibilità di cui all’art. 34 codice di procedura penale”. La Corte costituzionale ha “ritenuto fondata la censura sotto il profilo della dedotta violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma Cost., affermando che la mancata previsione, in tal caso, di una vera e propria incompatibilità viola i principi costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice, quali presupposti dell’effettività della tutela giurisdizionale”.

La Corte ha, infatti, sottolineato che nelle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 34 cod. proc. pen., l’imparzialità del giudice è compromessa ex sé, in generale e in astratto, diversamente da quanto si verifica nei casi di possibile astensione del giudice per gravi ragioni di convenienza, di cui all’art. 36 cod. proc. pen.; disposizione questa che, invece, si riferisce a situazioni, in cui la terzietà e l’imparzialità del giudice risultano compromesse in concreto, caso per caso. La sola prescrizione della diversità del giudice del dibattimento rispetto a quello predibattimentale non è sufficiente ad assicurare la piena garanzia del giusto processo, trattandosi in una fattispecie in cui il pregiudizio all’imparzialità e terzietà del giudice del dibattimento è di gravità tale da dover essere necessariamente prevista in via generale e predeterminata come ipotesi di incompatibilità. La Corte ha, poi, ritenuto violato anche l’art. 3 Cost., rilevando che il giudice dell’udienza preliminare e il giudice dell’udienza predibattimentale sono soggetti alla medesima regola di giudizio compendiata nel canone secondo cui «il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere» quando «gli elementi acquisiti non consentono» di formulare «una ragionevole previsione di condanna». Invece l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. detta una disciplina ingiustificatamente differenziata nella misura in cui prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio soltanto per «il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare» e non anche per il giudice dell’udienza predibattimentale. Dall’ampliamento dei casi di incompatibilità – spiega la Consulta – per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale è conseguita la necessità di assicurare il principio del giusto processo anche con riferimento al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, sicché la Corte, in via consequenziale, ha altresì esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche a questa ulteriore ipotesi

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