Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del ministero della giustizia. Le norme introdotte mirano, tra l’altro – si legge nel comunicato finale del Cdm – rafforzare la sicurezza, l’operativita’ e l’efficienza degli istituti penitenziari mediante l’assunzione di mille unita’ personale del Corpo della polizia penitenziaria e lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di vice-ispettori e vice-commissari della polizia penitenziaria; garantire il miglior funzionamento degli istituti di pena, mediante l’incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile; assicurare un piu’ efficace reinserimento dei detenuti nella societa’, anche attraverso l’istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunita’, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento; introdurre una nuova fattispecie di reato al fine di chiarire definitivamente la punibilita’ delle condotte di peculato per distrazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio; eliminare le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri; razionalizzare benefici e regole di trattamento applicabili ai detenuti, in particolare in materia di colloqui telefonici e liberazione anticipata; assicurare l’effettivita’ delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche in relazione ai poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d’appello; differire il termine per l’entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l’adozione degli interventi necessari per l’effettiva operativita’ del medesimo”.
“In particolare, in materia di reinserimento dei detenuti nella societa’, si prevede – si legge nel comunicato – che il pubblico ministero indichi espressamente nell’ordine di esecuzione della pena da espiare, tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata (articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all’opera di rieducazione. A differenza di quanto avviene oggi, all’ufficio del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di esecuzione non sara’ – si specifica – data comunicazione dell’avvenuta concessione del beneficio di liberazione anticipata, bensi’ della mancata concessione di tale beneficio o la sua revoca”.
“Inoltre, si introduce l’obbligo, per il magistrato di sorveglianza, di accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in caso di presentazione di istanze d’accesso alle misure alternative alla detenzione (semiliberta’, affidamento in prova, detenzione domiciliare) o ad altri benefici analoghi o nei novanta giorni antecedenti il termine per l’espiazione della pena, computando le detrazioni previste. Di conseguenza, la possibilita’ per il condannato di presentare istanza di concessione della liberazione anticipata viene ammessa, in via residuale, in presenza di uno specifico interesse che deve essere indicato, a pena di inammissibilita’, nell’istanza medesima”, si conclude nella nota.