Sardegna a parte, tutta Italia da domani sara’ in rosso o arancione. Ecco le regole da rispettare nelle varie regioni secondo le nuove ‘faq’ pubblicate sul sito del Governo.
SPOSTAMENTI – In ZONA ROSSA sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per “comprovati motivi di lavoro, salute o necessita’”, nonche’ il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici o parenti o comunque in un’altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessita’. Il 3, 4 e 5 aprile – e questo vale anche per le zone arancioni – sara’ invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle gia’ conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con se’ i figli minori di 14 anni.
– In ZONA ARANCIONE dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, e’ consentito spostarsi all’interno del proprio comune tra le 5 e le 22 per visitare amici o parenti, una sola volta al giorno, con le stesse modalita’ valide su tutto il territorio nazionale (tranne le zone bianche) per il 3, 4 e 5 aprile in zona rossa.
SECONDE CASE – In ZONA ROSSA e’ possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra regione (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), ma solo per chi puo’ comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021. Sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si puo’ recare unicamente lo stesso nucleo.
AUTODICHIARAZIONE – In ZONA ROSSA si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati gia’ in dotazione alle forze di polizia. –
In ZONA ARANCIONE dalle 5 alle 22 non e’ necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per quelli verso altri comuni, nonche’ dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.
LUOGHI DI CULTO – In ZONA ROSSA e’ possibile spostarsi per raggiungere il luogo di culto piu’ vicino a casa. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purche’ nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
PASSEGGIATE E SPORT – In ZONA ROSSA ammesse passeggiate ed attivita’ motoria all’aperto esclusivamente in prossimita’ della propria abitazione, con l’obbligo di rispettare un metro di distanza da altre persone. Ok anche all’attivita’ sportiva esclusivamente nel territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Se si fa corsa o bici e’ possibile anche ‘sconfinare’ nel territorio di un altro comune, “purche’ tale spostamento resti funzionale unicamente all’attivita’ sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza”. –
IN ZONA ARANCIONE e’ consentito fare attivita’ sportiva in un altro comune, “qualora questa non sia disponibile nel proprio”.
BAR E RISTORANTI – – In ZONA ROSSA cosi’ come in quella ARANCIONE e’ sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attivita’ di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 e’ consentito l’asporto; la consegna a domicilio e’ consentita senza limiti di orario. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in ZONA ROSSA. Quindi e’ consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si e’ alloggiati.
NEGOZI E MERCATI – In ZONA ROSSA restano aperti solo le attivita’ commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessita’. Ammessa anche la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia. I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree.