Il Tar ha sospeso l’ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per le criticità legate alla pandemia da Sars-Cov-2. Avverso l’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, c’erano due ricorsi. Il primo ricorso è stato presentato dagli avvocati napoletani Giacomo Profeta e Luca Rubinacci a nome di familiari di studenti che sono contrari alla Dad. Poi è arrivato anche quello dell’Avvocatura della Stato. Anche in questo caso la richiesta era la sospensione dell’ordinanza regionale. La decisione del Tar dà torto a De Luca e alla Regione Campania e dunque dovrebbe nelle prossime ore ristabilire il rientro in classe degli studenti di ogni ordine e grado. Nel decreto del Tar Campania che reca la firma della Presidente Maria Abbruzzese c’è scritto che per effetto dellaccoglienza dell’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza regionale deve esserci “l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici regolati dalla pertinente normativa emergenziale di rango primario”.
L’ordinanza numero 1 firmata l’8 gennaio dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale si rinviava al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie, è “palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico”. Lo scrive il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, nel decreto con il quale accoglie il ricorso presentato da alcuni genitori e sospende l’efficacia del provvedimento. Il giudice amministrativo cita il decreto legge del 6 agosto 2021 poi convertito con legge n.133 del 24 settembre recante “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021-2022 e misure per prevenire il contagio da Sars-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”. Secondo il Tar Campania “la normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di ‘prevenire il contagio’ e di garantire, nel contempo, il loro espletamento ‘in presenza’”. Ciò “esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura ‘contingibile’, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa ‘regola’ della concreta fattispecie”.
Il giudice ricorda che “le ordinanze emergenziali si giustificano nell’ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata”. Non è questo il caso, secondo il Tar Campania, in quanto il decreto legge ha “tenuto conto dell’emergenza specifica” e ha disciplinato il settore scolastico “proprio nel caso preso in considerazione dall’ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico)”.
Contestualmente il Tar ha anche fissa la data per la trattazione collegiale della questione in camera di consiglio il giorno 8 febbraio 2022. Giorni in cui la Campania, e il resto d’Italia, si spera sia fuori dall’emergenza molto difficile in cui ci si dibatte oggi con migliaia di contagiati e un sistema sanitario alle corde sia per l’affollamento dei reparti ordinari che delle terapie intensive. Ovviamente la Regione può appellare la decisione del Tar Campania davanti al Consiglio di Stato. La decisione del Tar è scaturita dal ricorso degli avvocati Profeta e Rubinacci. Onde evitare problemi di sicurezza alle famiglie ricorrenti il presidente del Tar ha anche stabilito, nel decreto, che non si debbano rendere noti i nomi delle persone, oscurandoli negli atti. Una misura di civiltà giuridica che sarà utile a difendere la privacy di chi ha legittimamente opposto resistenza alla ordinanza regionale. Nelle prossime ore i giudici potrebbero e dovrebbero di nuovo pronunciarsi, alla stessa maniera, nel trattare il ricorso dell’Avvocatura dello Stato.