Cambiano in Vaticano le norme per giudicare canonicamente i cosiddetti ‘delicta graviora’ (delitti piu’ gravi), quelli che feriscono in modo particolare la Chiesa: dai delitti contro la fede a quelli contro la santita’ dei sacramenti, fino a quelli contro la morale cattolica, gli abusi sui minori e le persone vulnerabili. Con un ‘Rescriptum’, papa Francesco promulga una nuova versione delle ‘Norme sui delitti piu’ gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede’, quelli per i quali, in considerazione della loro particolare gravita’, l’ex Sant’Uffizio si riserva l’ultima parola rispetto alle Chiese locali. Viene dunque modificato e aggiornato il testo promulgato nel 2001 da Giovanni Paolo II e gia’ emendato nel 2010 da Benedetto XVI. I delitti contemplati nelle norme rimangono gli stessi. Ma con i cambiamenti effettuati con questo che e’ una sorta di ‘decreto attuativo”, in primo luogo le norme vengono armonizzate col nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico promulgato nel maggio 2021 e in vigore da domani: c’e’ un reciproco adattamento e l’inserimento nelle norme dei nuovi canoni. In secondo luogo vengono inglobati i numerosi provvedimenti normativi di vario genere emanati soprattutto dal 2016 a oggi – ad esempio il motu proprio Come una madre amorevole, il motu proprio Vos estis lux mundi e i due rescritti del dicembre 2019 – e finalizzati a una piu’ sicura e incisiva protezione penale dei beni maggiori della Chiesa: la fede, la santita’ dei sacramenti, la vita delle persone piu’ deboli che hanno limitati mezzi di protezione: minori e adulti con un abituale uso imperfetto della ragione. In terzo luogo l’aggiornamento delle norme intende migliorare l’agire penale della Chiesa sui delitti riservati alla Congregazione, tra cui i piu’ gravi contro la morale e la celebrazione dei sacramenti, riadattando la prassi alle norme degli ultimi anni. Per esempio, le norme del 2010 davano priorita’ al processo giudiziale lasciando quello extragiudiziale – anche detto “amministrativo” – come eccezione. Ora, pur dando priorita’ al primo si fa entrare anche il secondo nella prassi. Diventa norma anche la possibilita’ di decretare la dimissione d’ufficio dallo stato clericale, senza processo, anche per casi contro la fede – come ad esempio quello di un prete che aderisca a una comunita’ scismatica sottraendosi pero’ al processo. Le modifiche introdotte riguardano per lo piu’ aspetti di procedura, destinati a chiarire e facilitare il corretto svolgimento dell’azione penale della Chiesa per l’amministrazione della giustizia. Tra i cambiamenti, oltre all’aggiornamenti dei canoni in base al nuovo Libro VI del CIC che entra in vigore domani, la possibilita’ di deferire direttamente alla decisione del Papa, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato e – nel caso – dai voti religiosi, anche i casi di particolare gravita’ di delitti ‘contra fidem’. Vengono anche modificati i termini per la presentazione dell’appello dopo la sentenza di prima istanza (da un mese a 60 giorni), cosi’ da uniformare la procedura giudiziale a quella extragiudiziale. Si stabilisce inoltre la necessita’ di un “patrono” che assista l’accusato nella fase processuale, cosi’ da garantire ulteriormente il diritto di difesa dell’accusato. I delitti contemplati restano gli stessi, ma il loro elenco fa impressione: i delitti contro la fede (eresia, apostasia, scisma), contro l’Eucaristia (asportazione sacrilega o profanazione delle ostie consacrate, simulazione del sacrifico eucaristico, concelebrazione con chi non riconosce il sacerdozio), contro la Confessione (assoluzione del complice del peccato contro il Sesto Comandamento, attentata assoluzione o ascolto vietato della confessione, simulazione dell’assoluzione, sollecitazione al peccato contro il Sesto Comandamento col pretesto della confessione, registrazione e diffusione delle parole dette dal confessore o dal penitente). Tra i “delitti piu’ gravi” c’e’ anche l'”attentata ordinazione sacra di una donna”. Infine, i delitti di pedofilia e pedopornografia.